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I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla reda-

zione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvo-

no all’obbligo (in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al

pubblico entro il 30 giugno di ogni anno. L’obbligo è previsto a prescindere dal regime contabile adottato e, quindi, dalle dimensioni dell’im-

presa.



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